Art. 135
Titolo IICapo VI

Art. 135

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In vigore dal 21 mar 1998
1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti: a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione; b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-135