Art. 131
Titolo IICapo V

Art. 131

176 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Negli delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "pretore" e "pretura" sono rispettivamente sostituite dalle parole "giudice dell'esecuzione" e "tribunale".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-131