Art. 128
Titolo IICapo V

Art. 128

173 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo l'articolo 83-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: "Art. 83-ter. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-128