Art. 120
Titolo IICapo V

Art. 120

165 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Nell' delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "di pretura o" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-120