Art. 12
Capo II

Art. 12

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In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: ". (Attribuzioni del presidente del tribunale). - Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-12