Art. 119
Titolo IICapo V

Art. 119

164 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. L' delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ". (Determinazione dei giorni d'udienza). - Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-119