Art. 117
Titolo IICapo V

Art. 117

162 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Nell' delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole ", nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-117