Capo IV
Art. 116
72 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel secondo comma, la parola "pretura" è sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel terzo comma e quarto comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
c) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-116