Art. 116
Capo IV

Art. 116

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In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è così modificato: a) nel secondo comma, la parola "pretura" è sostituita dalla parola "tribunale"; b) nel terzo comma e quarto comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale"; c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".
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