Art. 115
Capo IV

Art. 115

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In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 779 del codice di procedura civile è così modificato: a) nel secondo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice"; b) nel terzo comma, è soppresso il primo periodo; c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.".
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