Art. 111
Capo IV

Art. 111

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In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 746 del codice di procedura civile è così modificato: a) nel secondo periodo, le parole "al pretore del mandamento nel quale" sono sostituite dalle parole "al tribunale nella cui circoscrizione"; b) nel terzo periodo, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
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