Art. 109
Capo IV

Art. 109

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In vigore dal 21 mar 1998
1. Il secondo comma dell'articolo 704 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-109