Art. 102
Capo IV

Art. 102

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In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-102