Art. 101
Capo IV

Art. 101

57 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Nel terzo comma dell'articolo 646 del codice di procedura civile, le parole "al pretore o al presidente" sostituite con le parole "al giudice".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-101