Art. 4
4 / 8Disciplina, sicurezza, collaudi, tutela e controlli
In vigore dal 23 apr 1998
1. Le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle norme tecniche, all'approvazione dei progetti, alle autorizzazioni, ai collaudi, ai controlli, alla sorveglianza, alla tutela ed alla sicurezza nelle materie di cui agli sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta.
2. Nei casi previsti dall', commi 3 e 4, dall', comma 3, e dall', comma 3, tali funzioni sono esercitate d'intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-11;79#art-4