Art. 24 · Vigilanza
Capo IV

Art. 24

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Vigilanza

In vigore dal 15 gen 2004
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'. 2. La Società di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministero per i beni e le attività culturali le informazioni, anche periodiche, da essi richieste. 3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Società di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Società di cultura, nonché l'ultimo bilancio.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-24