Art. 22 · Conservazione dei diritti
Capo IV

Art. 22

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Conservazione dei diritti

In vigore dal 26 feb 1998
1. La Società di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare. In particolare, la Società di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali spettanti all'ente prima della trasformazione e, in particolare, il contributo già previsto dall'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Società di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli, i proventi derivanti dalle attività e manifestazioni della Società di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta medesima, all'aliquota del 3 per cento. 3. La Società di cultura è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative. 4. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Società di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Società di cultura. La reciprocità non è richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.
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