Art. 19 · Disponibilità finanziarie
Capo IV

Art. 19

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Disponibilità finanziarie

In vigore dal 15 gen 2004
1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall', comma 2; b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'; c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; c-bis) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione; d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; e) i proventi di gestione; f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri; g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali. 1-bis. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all', è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo. 1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1 -bis, è assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la società di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalità nei settori di attività indicati al comma 1 -bis. 1-quater. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-19