Art. 17 · Direttore generale.
Capo IV

Art. 17

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Direttore generale.

In vigore dal 15 ago 2015
1. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione. 2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il contratto individuale è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per non più di due volte, e può essere revocato per gravi motivi. 3. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. 4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata. 5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l', comma 5.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-17