Capo II
Art. 12
12 / 27Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 15 gen 2004
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all', comma 2, al patrimonio della Società di cultura in misura non inferiore al 20 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-12