Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 17 mar 1998
1. La consegna allo Stato del bene di cui all' ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le sue pertinenze ed i suoi arredi. 2. I redditi e gli oneri derivanti dalla gestione di detto bene si considerano compensati. Gli eventuali maggiori oneri sono a carico dell'amministrazione usuaria Ente poste.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-27;31#art-3