Titolo VIII›Capo II
Art. 65
68 / 74Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie
In vigore dal 24 nov 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Note all'articolo
- La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2)che al presente articolo sono apportate le seguenti modifiche: "a) al comma 9, dopo la parola: "salvo" sono inserite le seguenti: "un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo"; b) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: "9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490#art-65