Art. 57 · Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
Titolo VII

Art. 57

Abrogato58 / 74

Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490#art-57