Art. 8 · Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
Capo II

Art. 8

Abrogato8 / 21

Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative

In vigore dal 1 gen 2027
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l' è sostituito dal seguente: " (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso."; b) nell' il primo comma è abrogato e al terzo comma le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; c) nell', al primo e al terzo comma, le parole "e delle soprattasse" sono soppresse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-8