Art. 6 · Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi
Capo II

Art. 6

Abrogato6 / 21

Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi

In vigore dal 1 gen 2027
1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: "Art. 24 (Sanzioni). - 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative: a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni; b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota; d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso , da lire due milioni a lire otto milioni; e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila; f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell', da lire duecentomila a lire un milione; g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell' e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell', da lire duecentomila a lire un milione; h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli , dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di lire duecentomila; i) infedele denunzia di cui agli , dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila; l) mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall', delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione; m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell', da lire duecentomila a lire un milione a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, è altresì punito con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed è obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta; n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all', da lire cinquecentomila a lire due milioni."; b) sono abrogati l'articolo 25 e il primo comma dell'articolo 28.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-6