Capo I
Art. 3
Abrogato3 / 21Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione). - 1. Per l'omessa dichiarazione prevista dall', primo e sesto comma, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.
2. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dell', secondo e quarto comma.
3. La sanzione di cui al comma 2 non si applica se il valore definitivamente accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
4. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
5. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.";
b) l'articolo 24 è abrogato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-3