Capo VI
Art. 20
Abrogato20 / 21Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l' è sostituito dal seguente:
" (Sanzioni). - 1. È punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale,
d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
e) non presenta entro il termine prescritto dall' la
richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;
f) non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione
disposta dall';
g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall', dal terzo comma dell' e dal primo e dal terzo comma dell' è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.";
b) l' è sostituito dal seguente:
" (Applicazione della sanzione). - 1. Le sanzioni amministrative previste nell' sono irrogate dagli uffici delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.
2. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, le sanzioni sono irrogate, in relazione alle rispettive competenze, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici del registro.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-20