Art. 1 · Sanzioni in materia di imposta di registro
Capo I

Art. 1

Abrogato1 / 21

Sanzioni in materia di imposta di registro

In vigore dal 1 gen 2027
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante i principi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997; Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell', comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: . Sanzioni in materia di imposta di registro 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 55, nel terzo comma, le parole "delle soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e delle sanzioni amministrative"; b) l'articolo 69 è sostituito dal seguente: "Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall' è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta."; c) l'articolo 71 è sostituito dal seguente: "Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di valore). - 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato."; d) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71."; e) l'articolo 73 è sostituito dal seguente: "Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio). - 1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milloni. 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni. 3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi. 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorità competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3."; f) l'articolo 74 è sostituito dal seguente: "Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni."; g) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 56 e gli articoli 70 e 75.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-1