Art. 9 · Concorso di persone

Art. 9

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Concorso di persone

In vigore dal 1 apr 1998 al 31 dic 2026
1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-9