Art. 4 · Imputabilità

Art. 4

4 / 33

Imputabilità

In vigore dal 1 apr 1998 al 31 dic 2026
1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-4