Art. 28 · Disposizioni di attuazione

Art. 28

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Disposizioni di attuazione

In vigore dal 1 apr 1998 al 31 dic 2026
1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro delle finanze, le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-28