Art. 16 bis
31 / 33Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni.
In vigore dal 29 giu 2024 al 31 dic 2026
1. L'atto di contestazione previsto dell', relativo alle violazioni dall', commi 2-bis e 3, dall', commi 2-quinquies, 5 e 5-bis,, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall', comma 7, è ridotto alla metà.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-16-bis