Art. 17 · Entrata in vigore
Titolo III

Art. 17

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Entrata in vigore

In vigore dal 1 apr 1998 al 31 dic 2026
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 aprile 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471#art-17