Art. 4
4 / 4Disposizioni speciali
In vigore dal 1 gen 2003
1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione dell' e dell', comma 2, del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell', comma 1, del citato decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, rilevano anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasilli: Flick
Note all'articolo
- La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 del presente articolo e' ridotta al 44,12 per cento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;467#art-4