Art. 1 · Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio

Art. 1

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Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio

In vigore dal 20 gen 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi concernenti l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio e il coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997; Visto l', comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato della legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell', comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale è stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dello stesso , comma 13, della legge n. 662 del 1996; Considerato che in applicazione del citato , comma 16, della legge n. 662 del 1996, è conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega; Acquisito il parere della citata commissione parlamentare; Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio 1. Le riserve e gli altri fondi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo , comma 1, numero 10), esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 sono soggetti, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio, pari al 5,6 per cento per quelli di cui al comma 2 e pari al 2,2 per cento per quelli di cui al comma 4. 2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo , comma 1, numero 10), che risulta esposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, si computa in diminuzione delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4 del medesimo articolo 105, che si considerano assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare. 3. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 2 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996. L'importo da versare è pari al 9 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 50 per cento per il secondo, ed al 41 per cento per il terzo. 4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice. 5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei confronti delle società e degli enti totalmente partecipati dallo Stato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;467#art-1