Art. 3 quater
6 / 8Modifica alla normativa in materia di imposta di registro.
In vigore dal 22 feb 2000
(Modifica alla normativa in materia di imposta di
registro).
1. Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463#art-3-quater