Art. 4
4 / 6Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
In vigore dal 18 gen 1998
Iscrizioni nei ruoli in base
ad accertamenti non definitivi
1. Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni per le iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, è sostituito
dal seguente: "Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462#art-4