Art. 8 · Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)
Titolo I

Art. 8

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Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)

In vigore dal 1 gen 2008
1. Per i soggetti di cui all', comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-8