Titolo III
Art. 54
57 / 69Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici
In vigore dal 1 gen 2001
1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-54