Art. 54 · Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici
Titolo III

Art. 54

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Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

In vigore dal 1 gen 2001
1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-54