Art. 46 · Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito
Titolo II

Art. 46

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Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito

In vigore dal 1 gen 1998
Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito 1. Il comma 1 dell' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell', le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a lire 15.000.000........................ 18,5% b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5% c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5% d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5% e) oltre lire 135.000.000........................ 45,5%".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-46