Art. 40 · Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef
Titolo I

Art. 40

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Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef

In vigore dal 1 gen 1998
Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef 1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all' alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1. 3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all' non si applica il secondo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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