Art. 36 · Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi
Titolo I

Art. 36

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Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi

In vigore dal 1 gen 1998
Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi 1. Salvo quanto disposto dall', l'imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti: a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all' della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall' della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all', terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all', ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all' della legge 9 marzo 1989, n. 88; b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; d) la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all' della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. 2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-36