Art. 29 · Finanziamento delle città metropolitane
Titolo I

Art. 29

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Finanziamento delle città metropolitane

In vigore dal 1 gen 1998
1. Le regioni, nell'attribuire alle città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a norma dell' della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-29