Art. 26 · Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta
Titolo I

Art. 26

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Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta

In vigore dal 1 gen 1998
1. È attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all', comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all', regolatrice delle dette attività. 2. È altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota è determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa è stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalità di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalità di attribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-26