Art. 21 · Domicilio dei soggetti passivi
Titolo I

Art. 21

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Domicilio dei soggetti passivi

In vigore dal 1 gen 1998
1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-21