Art. 4 · Organi collegiali
Capo II

Art. 4

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Organi collegiali

In vigore dal 1 gen 1998
1. È istituito il Consiglio tecnicoscientifico degli esperti, con il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nei settori di cui all', comma 2, lettera a). Il Consiglio tecnico scientifico ed il Consiglio degli esperti, già operanti, rispettivamente, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e il Ministero del tesoro, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall', comma 3. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnicoscientifico, denominato collegio tecnicoscientifico, ed uno per le analisi e le previsioni nei settori su richiamati, denominato collegio degli esperti. Si applicano, quali criteri direttivi del predetto regolamento, le disposizioni dell' della legge 7 agosto 1985, n. 428. Al Consiglio tecnico scientifico degli esperti si applica, altresì, l', comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378. 2. La Commissione tecnica della spesa pubblica continua a svolgere i compiti di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, come sostituito dall' della legge 17 dicembre 1986, n. 878. In particolare, contribuisce a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio dell'attuazione delle manovre di bilancio, nonché per la valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative. La Commissione tecnica della spesa pubblica opera alle dirette dipendenze del Ministro. 3. È istituito il Centro nazionale di contabilità pubblica, per l'analisi e lo studio della disciplina della contabilità pubblica. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio, nonché di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all', comma 3, il Consiglio dei ragionieri, previsto dall'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è soppresso. 4. Le nomine dei componenti degli organi collegiali previsti dal presente articolo sono disposte con decreto del Ministro. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, i predetti organi collegiali sono costituiti nell'ambito dei dipartimenti rispettivamente individuati con il regolamento di cui all', comma 3. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-05;430#art-4