Capo III
Art. 13
13 / 14Disposizioni transitorie
In vigore dal 1 gen 1998
1. Sono fatte salve le modifiche che, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, potranno essere apportate nell'assetto organizzativo e nella ripartizione delle competenze delle pubbliche amministrazioni rispetto a quanto disposto con il presente decreto legislativo e con i regolamenti di cui all', comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-05;430#art-13