Art. 13 · Disposizioni transitorie
Capo III

Art. 13

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 gen 1998
1. Sono fatte salve le modifiche che, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, potranno essere apportate nell'assetto organizzativo e nella ripartizione delle competenze delle pubbliche amministrazioni rispetto a quanto disposto con il presente decreto legislativo e con i regolamenti di cui all', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-05;430#art-13