Art. 12 · Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici
Capo III

Art. 12

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Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici

In vigore dal 1 gen 1998
Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici 1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all', comma 2, restano ferme le competenze istituzionali e le altre specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per le altre amministrazioni ed organismi pubblici, ivi compresa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-05;430#art-12