Art. 20 · Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
Sez. II

Art. 20

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Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva

In vigore dal 3 ago 2017
1. Nell', primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilità", sono inserite le seguenti: ", nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)". 2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all', comma 3, del decreto- legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460#art-20