Art. 19 · Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
Sez. II

Art. 19

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Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

In vigore dal 3 ago 2017
1. Nell', comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalità di pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460#art-19