Sez. II
Art. 14
14 / 30Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
In vigore dal 3 ago 2017
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell', terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale," sono inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),";
b) all', primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";
2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS";
3) nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti:
"e da ONLUS";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli ".
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460#art-14